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L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).

  • L'Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1).
  • L'Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2) nel rispetto di alcuni limiti tassativi finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati (art. 5-bis).
  • Regolamento accesso civico e generalizzato

Rimane ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell’ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

  • Registro istanze di accesso 2020
  • Registro istanze di accesso 2019
  • Registro istanze di accesso 2018

Come presentare una richiesta di accesso civico semplice:

Nel caso in cui l'ARPA Lazio abbia omesso di pubblicare sul sito quanto dovuto, i cittadini, seguendo la procedura e utilizzando lo schema di istanza predisposti a questo scopo e riportati di seguito, possono rivolgersi al Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale, entro il termine massimo di 30 giorni, si deve pronunciare, e se la richiesta è ammissibile, deve pubblicare il dato, l'informazione o il documento richiesto e trasmetterlo contestualmente al richiedente, oppure comunicargli l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale.

  • Procedura per accesso civico
  • Modulo Istanza di accesso civico
  • Modulo Istanza di accesso civico rivolta al titolare del potere sostitutivo

Responsabile della prevenzione della corruzione per l'ARPA Lazio è la dott.ssa Doriana Antonella Giorgi.
Qualora il Responsabile della prevenzione della corruzione non provveda a dare seguito ad una richiesta di accesso civico, è possibile richiedere l'intervento del titolare del potere sostitutivo.

Titolare del potere sostitutivo è il Direttore generale nonché rappresentante legale dell'Agenzia, dott. Marco Lupo (direzione.gen@arpalazio.it) .

Come presentare una richiesta di accesso civico generalizzato (FOIA):

Con l'accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, i dati e le informazioni in possesso dell'ARPA Lazio utilizzando il modulo di istanza pubblicato di seguito. Nell'istanza di accesso civico generalizzato devono essere identificati con chiarezza i documenti e i dati richiesti per consentire all'Agenzia di identificarli agevolmente. La richiesta non deve essere motivata.

L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

  • Modulo istanza di accesso civico generalizzato
  • Modulo istanza di riesame
  • Modulo riesame per accesso generalizzato da parte del controinteressato
  • Registro Istanze di accesso civico generalizzato 2017

La richiesta può essere sottoscritta:

  • con firma digitale direttamente sul file
  • con firma autografa sulla stampa del modello e allegando copia di un documento di identità

La richiesta può essere inviata:

  • telematicamente : all'indirizzo di posta elettronica riportato sul modulo, utilizzando indifferentemente un indirizzo di posta elettronica certificata o un indirizzo posta elettronica ordinaria.
  • con posta ordinaria : il modulo potrà essere compilato, stampato, firmato e trasmesso all'indirizzo: ARPA Lazio via Garibaldi 114 – 02100 Rieti.
  • consegnata a mano: presso una qualsiasi sede dell’Agenzia

Come presentare una richiesta di accesso ai documenti amministrativi (Legge 241/1990 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il diritto di accesso agli atti ex legge 241/90 è il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione e, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi.

  • Il diritto di accesso agli atti si esercita compilando e trasmettendo l'apposito modulo sotto riportato:
  • - tramite PEC all’indirizzo direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it;

    - tramite posta ordinaria o consegnato a mano presso le sedi dell’Agenzia dislocate sul territorio.

  • Modulo Istanza di accesso agli atti amministrativi
  • Registro richieste di accesso agli atti amministrativi 2017

Come presentare una richiesta di accesso alle informazioni ambientali (d.lgs. 195 del 19 agosto 2005)

Cosa si intende per informazioni ambientali?
È qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma concernente l'ambiente. A titolo puramente esemplificativo si indicano quali informazioni ambientali tutte quelle riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che incidono o possono incidere negativamente su tali componenti ambientali; lo stato della salute e sicurezza umana, le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, etc.

Come si fa a presentare una richiesta di accesso alle informazioni ambientali?
La richiesta di accesso può essere presentata anche in forma scritta. A tal fine può essere utilizzato l'apposito modulo. Nella richiesta deve indicarsi specificamente l'informazione a cui si desidera accedere oppure gli estremi del documento che la contiene e di cui si vuole prendere visione o avere copia (ovvero gli elementi che consentano di individuarlo); è necessario, inoltre, provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi.

  • Modulo accesso alle informazioni ambientali