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Fatturazione elettronica

Codice Univoco per la fatturazione elettronica

Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: UFLFSM

Tale codice dovrà essere obbligatoriamente inserito nelle fatture emesse nei confronti di questa amministrazione.

Si comunica che partire dal 31/03/2015 questa Agenzia non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI), né potrà effettuare il pagamento delle stesse.

Split Payment

Applicazione ad Arpa Lazio delle norme relative a Split Payment (Legge 190/14 di Stabilità 2015, D.L. n. 50/2017)

Nota informativa per i fornitori di Arpa Lazio

A seguito della previsione dell'art. 1 D.L. 50/2017, viene esteso all'Arpa Lazio il meccanismo impositivo del così detto "split payment", previsto all'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015. Da quanto sopra discende che anche la nostra Agenzia dovrà applicare lo Split Payment per le fatture fornitori emesse con data uguale o successiva al 01/07/2017; ne consegue quindi che, contrariamente a quanto tutt'ora avviene, non potranno essere accettate fatture che non prevedano la suddetta modalità di pagamento IVA.

In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati, l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Pertanto le fatture ricevute da questo Ente dovranno riportare nell'apposito campo della fattura elettronica l'annotazione S "scissione pagamenti" in riferimento all'applicazione dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972. In mancanza saranno restituite al fornitore per la riemissione in forma corretta.

Si precisa che in base alla circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015, detto regime della scissione dei pagamenti diviene il regime "naturale" di ARPA e pertanto la disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, ovvero sia quelli effettuati nell'ambito dell'attività Istituzionale (c.d. "ambito non commerciale") che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa.

La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633 del 1972. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es, piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della L. n. 413 del 1991) ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi sensi dell'art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.

Devono altresì ritenersi escluse le operazioni per le quali Arpa risulta già debitrice d'imposta, quali quelle sottoposte al regime dell'inversione contabile (c.d. reverse charge) ex art. 17 del DPR 633/1972.