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La presente sezione del sito web dell'Agenzia ha lo scopo di promuovere la trasparenza
nell'attività di controllo, in particolare in relazione ai rapporti con le
imprese e con i cittadini. Si riportano di seguito le principali norme di riferimento
riguardanti gli obblighi di trasparenza e di diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni con riferimento esclusivo alle attività di controllo.
Occorre premettere che è stato attivato un apposito Gruppo di Lavoro interagenziale
ISPRA/ARPA/APPA "Indirizzi e prodotti per l'applicazione dell'art.25 della Legge
33/13 ai fini della semplificazione, della razionalizzazione e della trasparenza
nei rapporti con le imprese e con i cittadini e per l'applicazione dell'art. 14
della Legge 35/12 (salva imprese)", che avrà il compito di identificare le modalità
e le pratiche attuabili all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale
(SNPA) per la promozione della trasparenza nell'attività di controllo, in particolare
in relazione ai rapporti con le imprese e con i cittadini. L'obiettivo è
la stesura di un documento di indirizzo che definisca idonee forme di pubblicazione
sui siti istituzionali del SNPA in merito alle attività di controllo, in considerazione
di quanto richiesto dall'art. 25 della Legge 33/2013.
Al termine dei lavori del GdL ISPRA/ARPA la sezione controlli sulle imprese sarà
uniformata con con le suddette Linee Guida del SNPA.
Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento utile all'analisi degli adempimenti per la promozione della trasparenza nell'attività di controllo.
Gli adempimenti per la promozione della trasparenza nell'attività
di controllo sono definiti dal D.Lgs. 33/2013 sul riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
L'Agenzia è pertanto tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale:
La conformità agli obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese previsti dal D.Lgs. 33/2013 deve partire da un'attenta disamina delle competenze in materia di controlli dell'Agenzia. È pertanto evidente, che in considerazione delle deleghe di competenza previste dalle diverse norme regionali, gli obblighi di cui sopra possono essere diversi da Regione a Regione.
Si riportano le tipologie di controlli ed adempimenti delle imprese disposte dalla normativa vigente per ogni tipologia di attività ed ogni comparto ambientale, tenendo pertanto in considerazione quanto previsto dal testo unico ambientale e dalla normativa di settore.
Il criterio utilizzato per la definizione delle tipologie di controllo in ragione del settore di attività non può non essere legato alla tipologia di atto autorizzativo / normativa nazionale di riferimento per la specifica attività produttiva; di conseguenza si riportano pertanto le informazioni sulle tipologie di controlli e gli adempimenti delle imprese per i seguenti settori:
Nell'ambito delle informazioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale, in considerazione del raggruppamento di 7 titoli autorizzatori previgenti e delle specificità dei controlli previsti dalle normative settoriali, sono definite anche le tipologie di controlli per specifico comparto ambientale o normativa nazionale di settore (aria, acqua, suolo e rifiuti, rumore, etc).
Il D.Lgs 152/06 individua i contenuti dell'attività ispettiva, attribuendone la competenza all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) per gli impianti di competenza statale (AIA nazionali) e all'Autorità Competente che ha rilasciato l'autorizzazione negli altri casi. Entrambi si possono avvalere delle ARPA/APPA per lo svolgimento dei controlli. Nel dettaglio l'attività ispettiva, secondo le previsioni normative, dovrà essere indirizzata alla verifica:
I riferimenti normativi specifici relativi ai controlli in materia di AIA sono:
Lo stesso D.Lgs 152/06 prevede che i controlli siano definiti in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, che espliciti i seguenti aspetti:
Il periodo tra due visite ispettive nello stesso impianto non deve superare un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per gli impianti per i quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Il periodo tra due visite successive è stabilito sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma dei rischi ambientali che consideri almeno:
Le attività ispettive ordinarie sono svolte con oneri a carico
del gestore, sulla base degli specifici tariffari. Oltre alle verifiche
programmate, l'Autorità Competente, nell'ambito della disponibilità
del proprio bilancio, può disporre ispezioni straordinarie sulle
installazioni; in questi casi gli oneri dell'attività ispettiva non sono
in carico al gestore.
Sia in caso di ispezioni ordinarie che straordinarie, il gestore deve
fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento della verifica
tecnica relativa all'impianto, per il prelievo di campioni e per raccogliere
qualsiasi informazione.
Il controllo consiste in:
Controllo documentale
Durante la visita presso l'impianto
Conclusione del controllo
Gli esisti del controllo sono contenuti in una relazione finale di verifica
ispettiva che, ai sensi dell'art. 29 decies commi 5 e 6 del D.Lgs 152/2006
e s.m.i., è inviata al gestore interessato e all'autorità competente,
perché provveda, sulla base delle evidenze emerse durante l'attività
ispettiva, ai seguiti di competenza (emissioni diffide, aggiornamento autorizzazioni, ecc.).
La relazione con le risultanze dell'attività di controllo è
trasmessa, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, all'Autorità
giudiziaria.
Per visionare la tabella riepilogativa delle tipologie di controllo e degli
adempimenti per le attività oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale
cliccare qui.
L'introduzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale scardina la vecchia logica delle autorizzazioni settoriali ed impone, anche nel caso di aziende di piccole e medie dimensioni, un approccio integrato al controllo al fine di perseguire gli obiettivi introdotti dal art. 14 comma 4 lett. c del D.L. 5/2012 (Semplificazione dei controlli sulle imprese ). L'AUA ricomprende la maggior parte delle attività sul territorio, le grandi (Circolare interpretativa del MATTM del 07.11.2013), piccole e medie imprese (PMI) che non rientrano tra gli impianti soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso.
I principali riferimenti normativi specifici sono:
Nell'ambito della disciplina dell'AUA l'Agenzia svolge le seguenti attività:
Per quanto riguarda le attività di controllo il D.P.R. 59/13 non ha apportato particolari modifiche a quanto attribuito alle ARPA dalle normative vigenti. Le variazioni anche in questo caso sono relative alle Autorizzazioni di carattere generale per le quali sono previste a carico delle ARPA le attività in fase di controllo riportate in forma sintetica in tabella.
Per visionare la tabella riepilogativa delle tipologie di controllo e degli adempimenti per le attività oggetto di Autorizzazione Unica Ambientale cliccare qui.
Le azioni di controllo tecnico sugli impianti di produzione e gestione dei rifiuti si concretizzano attraverso verifiche istruttorie e verifiche tecniche in situ. Le ispezioni sugli impianti hanno lo scopo di valutare le modalità con le quali vengono svolte attività di produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti.
I principali riferimenti normativi specifici sono:
Principale normativa settoriale tecnica
Per visionare la tabella riepilogativa delle tipologie di controllo e degli adempimenti per le attività oggetto di Autorizzazione Unica / procedura semplificata non aderente AUA – impianti di gestione dei rifiuti cliccare qui.
Il 17 maggio 2017 è stato siglato un Protocollo di intesa in materia ambientale tra la Regione Lazio e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma. Tra le attività assegnate all'ARPA Lazio, la predisposizione di "prescrizioni standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della parte VI bis del codice dell'ambiente (D.Lgs 152/06)". Al termine di un proficuo confronto con le Procure laziali, sono stati definiti gli ambiti di applicabilità della predetta norma e le previste prescrizioni standard sono state raccolte in un documento unico recante le fattispecie di reato per le quali è ammessa la procedura estintiva.