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Controlli sulle imprese

Analisi degli adempimenti in materia di trasparenza

Premessa

La presente sezione del sito web dell'Agenzia ha lo scopo di promuovere la trasparenza nell'attività di controllo, in particolare in relazione ai rapporti con le imprese e con i cittadini. Si riportano di seguito le principali norme di riferimento riguardanti gli obblighi di trasparenza e di diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con riferimento esclusivo alle attività di controllo.
Occorre premettere che è stato attivato un apposito Gruppo di Lavoro interagenziale ISPRA/ARPA/APPA "Indirizzi e prodotti per l'applicazione dell'art.25 della Legge 33/13 ai fini della semplificazione, della razionalizzazione e della trasparenza nei rapporti con le imprese e con i cittadini e per l'applicazione dell'art. 14 della Legge 35/12 (salva imprese)", che avrà il compito di identificare le modalità e le pratiche attuabili all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) per la promozione della trasparenza nell'attività di controllo, in particolare in relazione ai rapporti con le imprese e con i cittadini. L'obiettivo è la stesura di un documento di indirizzo che definisca idonee forme di pubblicazione sui siti istituzionali del SNPA in merito alle attività di controllo, in considerazione di quanto richiesto dall'art. 25 della Legge 33/2013.
Al termine dei lavori del GdL ISPRA/ARPA la sezione controlli sulle imprese sarà uniformata con con le suddette Linee Guida del SNPA.

Principali riferimenti normativi

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento utile all'analisi degli adempimenti per la promozione della trasparenza nell'attività di controllo.

  • D.Lgs. 33/2013: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (GU n.80 del 5-4-2013)
    Il decreto legislativo riporta all'art. 25 gli obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
    "1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
    a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
    b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative."

  • Legge 35/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
    L'art. 14 del testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" riguarda la semplificazione dei controlli sulle imprese. In sintesi l'articolo prevede in particolare che:
    - le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività;
    - al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese;
    - I regolamenti sono emanati in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
    b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
    c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
    d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
    e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
    f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

  • Intesa sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013: Linee guida in materia di controlli ai sensi dell'art.14, comma 5 della legge 35/2012; Le Linee Guida rappresentano lo strumento con cui le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali conformano le rispettive attività di controllo, nell'ambito dei propri ordinamenti ai principi di chiarezza della regolazione; proporzionalità al rischio; approccio collaborativo del personale; pubblicità e trasparenza dell'azione e dei risultati del controllo e coordinamento.

  • D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e normative ambientali di settore.

  • Raccomandazione UE 2001/331/CE
    La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali e promuove la pianificazione delle attività di controllo; La Raccomandazione si applica alle ispezioni ambientali di tutti gli impianti industriali e di altre imprese e strutture le cui emissioni atmosferiche e/o i cui scarichi in ambiente idrico e/o le cui attività di smaltimento o riciclaggio dei rifiuti sono soggetti ad autorizzazione, a permesso o a licenza ai sensi del diritto comunitario, fatte salve le disposizioni specifiche in materia di ispezioni previste dalla vigente normativa comunitaria.
Adempimenti in materia di trasparenza sui controlli ambientali

Gli adempimenti per la promozione della trasparenza nell'attività di controllo sono definiti dal D.Lgs. 33/2013 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
L'Agenzia è pertanto tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale:

  • a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
  • b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

La conformità agli obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese previsti dal D.Lgs. 33/2013 deve partire da un'attenta disamina delle competenze in materia di controlli dell'Agenzia. È pertanto evidente, che in considerazione delle deleghe di competenza previste dalle diverse norme regionali, gli obblighi di cui sopra possono essere diversi da Regione a Regione.

Si riportano le tipologie di controlli ed adempimenti delle imprese disposte dalla normativa vigente per ogni tipologia di attività ed ogni comparto ambientale, tenendo pertanto in considerazione quanto previsto dal testo unico ambientale e dalla normativa di settore.

Il criterio utilizzato per la definizione delle tipologie di controllo in ragione del settore di attività non può non essere legato alla tipologia di atto autorizzativo / normativa nazionale di riferimento per la specifica attività produttiva; di conseguenza si riportano pertanto le informazioni sulle tipologie di controlli e gli adempimenti delle imprese per i seguenti settori:

  • Autorizzazione Integrata Ambientale
  • Autorizzazione Unica Ambientale
  • Autorizzazione Unica per gli impianti di gestione rifiuti

Nell'ambito delle informazioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale, in considerazione del raggruppamento di 7 titoli autorizzatori previgenti e delle specificità dei controlli previsti dalle normative settoriali, sono definite anche le tipologie di controlli per specifico comparto ambientale o normativa nazionale di settore (aria, acqua, suolo e rifiuti, rumore, etc).

Controlli e adempimenti delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Il D.Lgs 152/06 individua i contenuti dell'attività ispettiva, attribuendone la competenza all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) per gli impianti di competenza statale (AIA nazionali) e all'Autorità Competente che ha rilasciato l'autorizzazione negli altri casi. Entrambi si possono avvalere delle ARPA/APPA per lo svolgimento dei controlli. Nel dettaglio l'attività ispettiva, secondo le previsioni normative, dovrà essere indirizzata alla verifica:

  • a) del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
  • b) della regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  • c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

I riferimenti normativi specifici relativi ai controlli in materia di AIA sono:

  • D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Titolo III-bis, parte II - art. 29-decies, comma 3: declinazione dell'attività di controllo e individuazione delle Autorità Competenti per il Controllo
  • D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Titolo III-bis, parte II - art. 29-decies, comma 9: conseguenze dell’azione di controllo in caso di inosservanze, art. 29-quattuordecies. Sanzioni
  • D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Titolo III-bis, parte II - art. 29-decies, commi 11 bis e 11 ter: criteri e modalità per la pianificazione dei controlli

Lo stesso D.Lgs 152/06 prevede che i controlli siano definiti in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, che espliciti i seguenti aspetti:

  • a) l'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
  • b) l'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
  • c) l’elenco degli impianti che saranno sottoposti a controllo;
  • d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
  • e) le procedure per le ispezioni straordinarie;
  • f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

Il periodo tra due visite ispettive nello stesso impianto non deve superare un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per gli impianti per i quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Il periodo tra due visite successive è stabilito sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma dei rischi ambientali che consideri almeno:

  • a) agli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
  • b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
  • c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).

Le attività ispettive ordinarie sono svolte con oneri a carico del gestore, sulla base degli specifici tariffari. Oltre alle verifiche programmate, l'Autorità Competente, nell'ambito della disponibilità del proprio bilancio, può disporre ispezioni straordinarie sulle installazioni; in questi casi gli oneri dell'attività ispettiva non sono in carico al gestore.
Sia in caso di ispezioni ordinarie che straordinarie, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento della verifica tecnica relativa all'impianto, per il prelievo di campioni e per raccogliere qualsiasi informazione.

Il controllo consiste in:
Controllo documentale

  • valutazione dei dati relativi a autocontrolli e consumi
  • in caso di incidenti, valutazione della documentazione fornita dal gestore relativa alle giustificazioni e azioni correttive intraprese
  • valutazione della documentazione tecnica fornita dal gestore a seguito di richieste effettuate durante le precedenti visite ispettive o a supporto di modifiche

Durante la visita presso l'impianto

  • verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata
  • verifica che l'attività svolta sia conforme a quanto indicato in autorizzazione
  • verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative (incluse le prescrizioni di tipo impiantistico)
  • verifica del rispetto degli adempimenti normativi relativi alle varie matrici ambientali (es. registro rifiuti)
  • verifica trasmissione relazioni annuali
  • verifica rispetto PMC
  • esecuzione di eventuali misure e/o campionamenti

Conclusione del controllo
Gli esisti del controllo sono contenuti in una relazione finale di verifica ispettiva che, ai sensi dell'art. 29 decies commi 5 e 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., è inviata al gestore interessato e all'autorità competente, perché provveda, sulla base delle evidenze emerse durante l'attività ispettiva, ai seguiti di competenza (emissioni diffide, aggiornamento autorizzazioni, ecc.). La relazione con le risultanze dell'attività di controllo è trasmessa, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, all'Autorità giudiziaria.
Per visionare la tabella riepilogativa delle tipologie di controllo e degli adempimenti per le attività oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale cliccare qui.

Controlli e adempimenti delle attività soggette ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L'introduzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale scardina la vecchia logica delle autorizzazioni settoriali ed impone, anche nel caso di aziende di piccole e medie dimensioni, un approccio integrato al controllo al fine di perseguire gli obiettivi introdotti dal art. 14 comma 4 lett. c del D.L. 5/2012 (Semplificazione dei controlli sulle imprese ). L'AUA ricomprende la maggior parte delle attività sul territorio, le grandi (Circolare interpretativa del MATTM del 07.11.2013), piccole e medie imprese (PMI) che non rientrano tra gli impianti soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché i progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso.

I principali riferimenti normativi specifici sono:

  • DPR n. 59/2013
  • D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza;
  • D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.lgs. 152/06 s.m.i., per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269;
  • D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Autorizzazione generale di cui all'articolo 272;
  • Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6;
  • D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9;
  • D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216.

Nell'ambito della disciplina dell'AUA l'Agenzia svolge le seguenti attività:

  • a) espressione dei pareri in fase istruttoria nell'ambito dell'autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 del D.lgs. 152/06 s.m.i., ai sensi dell'Allegato 1 del DPR 59/13;
  • b) valutazione dei report dei controlli programmati prodotti dal Gestore, per impianti soggetti ad autorizzazione di carattere generale (art. 272 del D.lgs. 152/06 s.m.i.), ai sensi dell’Allegato 1 del DPR 59/13.
  • c) attività già svolte dall'Agenzia nell'ambito delle Autorizzazioni di settore sostituite dall'AUA.

Per quanto riguarda le attività di controllo il D.P.R. 59/13 non ha apportato particolari modifiche a quanto attribuito alle ARPA dalle normative vigenti. Le variazioni anche in questo caso sono relative alle Autorizzazioni di carattere generale per le quali sono previste a carico delle ARPA le attività in fase di controllo riportate in forma sintetica in tabella.

Per visionare la tabella riepilogativa delle tipologie di controllo e degli adempimenti per le attività oggetto di Autorizzazione Unica Ambientale cliccare qui.

Controlli e adempimenti delle attività soggette ad Autorizzazione Unica / procedura semplificata non aderente AUA – impianti di gestione dei rifiuti

Le azioni di controllo tecnico sugli impianti di produzione e gestione dei rifiuti si concretizzano attraverso verifiche istruttorie e verifiche tecniche in situ. Le ispezioni sugli impianti hanno lo scopo di valutare le modalità con le quali vengono svolte attività di produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti.

I principali riferimenti normativi specifici sono:

  • D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Parte IV art. 208;
  • D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216;

Principale normativa settoriale tecnica

  • Decreto Legislativo 36/2003 e s.m.i.;
  • Decreto 27 settembre 2010 e sm.i.;
  • D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
  • Decreto 8 aprile 2008 e s.m.i.;
  • D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i.;
  • DPR 15 luglio 2003, n. 254 e s.m.i.;
  • Decreto 1 aprile 1998, n. 145;
  • Decreto 1 aprile 1998, n. 148.

Per visionare la tabella riepilogativa delle tipologie di controllo e degli adempimenti per le attività oggetto di Autorizzazione Unica / procedura semplificata non aderente AUA – impianti di gestione dei rifiuti cliccare qui.

Controlli sulle imprese

  • Controlli e adempimenti AIAControlli e adempimenti AIA
  • Controlli e adempimenti AUA
  • Controlli e adempimenti AUA art 272
  • Controlli e adempimenti AU impianti gestione rifiuti

Il 17 maggio 2017 è stato siglato un Protocollo di intesa in materia ambientale tra la Regione Lazio e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma. Tra le attività assegnate all'ARPA Lazio, la predisposizione di "prescrizioni standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della parte VI bis del codice dell'ambiente (D.Lgs 152/06)". Al termine di un proficuo confronto con le Procure laziali, sono stati definiti gli ambiti di applicabilità della predetta norma e le previste prescrizioni standard sono state raccolte in un documento unico recante le fattispecie di reato per le quali è ammessa la procedura estintiva.

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